PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 45 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il terzo comma è abrogato;

          b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Domicilio dei coniugi e del minore».

Art. 2.

      1. L'articolo 85 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 85. - (Divieto di contrarre matrimonio per il beneficiario di amministrazione di sostegno). - Nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, il giudice tutelare può disporre, con riguardo esclusivo all'interesse del beneficiario, il divieto per lo stesso di contrarre matrimonio».

Art. 3.

      1. Il quinto comma dell'articolo 102 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Il pubblico ministero deve sempre fare opposizione al matrimonio, se sa che vi osta un impedimento o il divieto stabilito ai sensi dell'articolo 85».

Art. 4.

      1. L'articolo 119 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 119. - (Matrimonio in violazione dell'articolo 85). - Il matrimonio contratto in violazione del divieto previsto dall'articolo 85 può essere impugnato dal beneficiario

 

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dell'amministrazione di sostegno, dall'amministratore di sostegno, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo.
      L'azione non può essere proposta se, dopo la revoca del divieto previsto dall'articolo 85, vi è stata coabitazione per un anno».

Art. 5.

      1. Al primo comma dell'articolo 120 del codice civile, le parole: «, quantunque non interdetto,» sono soppresse.

Art. 6.

      1. All'articolo 126 del codice civile, le parole: «o interdetti» sono soppresse.

Art. 7.

      1. L'articolo 166 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 166. - (Capacità del beneficiario di amministrazione di sostegno). - Per la validità delle stipulazioni e delle donazioni, fatte nel contratto di matrimonio, dal beneficiario di amministrazione di sostegno, si applicano le disposizioni dell'articolo 409».

Art. 8.

      1. Il terzo comma dell'articolo 183 del codice civile è abrogato.

Art. 9.

      1. All'articolo 193 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole: «di interdizione o di inabilitazione di uno dei coniugi o» sono soppresse;

 

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          b) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

      «Può altresì essere pronunziata quando, tenuto conto degli impedimenti stabiliti dal giudice tutelare con riguardo al beneficiario dell'amministrazione di sostegno ai sensi dell'articolo 409, sussiste un pericolo per gli interessi dell'altro coniuge o della comunione o della famiglia».

Art. 10.

      1. All'articolo 244 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, il giudice tutelare può disporre, con riguardo esclusivo all'interesse del beneficiario, il divieto per lo stesso di promuovere azione di disconoscimento. Può comunque disporre che l'azione sia esercitata con l'assistenza dell'amministratore di sostegno».

Art. 11.

      1. L'articolo 245 del codice civile è abrogato.

Art. 12.

      1. All'articolo 247 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al secondo comma, le parole: «o interdetta» sono sostituite dalle seguenti: «, anche emancipato,»;

          b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

      «Nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, il giudice tutelare può disporre, con riguardo esclusivo all'interesse del beneficiario, che la partecipazione del medesimo al giudizio si svolga con l'assistenza dell'amministratore di sostegno».

 

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Art. 13.

      1. All'articolo 264 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole: «o lo stato di interdizione per infermità di mente» sono soppresse;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, il giudice tutelare può disporre, con riguardo esclusivo all'interesse del beneficiario, il divieto per lo stesso di impugnare il riconoscimento. Può comunque disporre che l'azione sia esercitata con l'assistenza dell'amministratore di sostegno».

Art. 14.

      1. L'articolo 266 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 266. - (Divieto di riconoscimento per il beneficiario di amministrazione di sostegno). - Nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, il giudice tutelare può disporre, con riguardo esclusivo all'interesse del beneficiario, il divieto per lo stesso di riconoscere il figlio naturale. Può comunque disporre che il riconoscimento sia effettuato con l'assistenza dell'amministratore di sostegno».

Art. 15.

      1. All'articolo 273 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

      «Nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, il giudice tutelare può disporre, con riguardo esclusivo all'interesse del beneficiario, il divieto per lo stesso di

 

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promuovere l'azione di dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale. Può comunque disporre che l'azione sia esercitata con l'assistenza dell'amministratore di sostegno»;

          b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Azione nell'interesse del minore o del beneficiario di amministrazione di sostegno».

Art. 16.

      1. All'articolo 316 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Il minore capace di discernimento può compiere personalmente gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana. Si tiene conto a tale fine dell'età, del grado di maturità del minore e della natura dell'atto da compiere».

Art. 17.

      1. Dopo l'articolo 358 del codice civile, è inserito il seguente:

      «Art. 358-bis. - (Atti della vita quotidiana). - Si applica al minore sottoposto a tutela la disposizione dell'articolo 316, sesto comma».

Art. 18.

      1. Al primo comma dell'articolo 382 del codice civile, le parole: «Il tutore» sono sostituite dalle seguenti: «Nello svolgimento del suo ufficio il tutore deve tenere conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore e».

Art. 19.

      1. Al primo comma dell'articolo 384 del codice civile, dopo le parole: «nell'adempimento di essi,» sono inserite le seguenti: «o abbia ingiustificatamente trascurato i

 

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bisogni, le aspirazioni o le richieste del minore,».

Art. 20.

      1. Il terzo comma dell'articolo 405 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Il giudice tutelare può nominare un co-amministratore di sostegno nell'interesse del beneficiario».

Art. 21.

      1. All'articolo 406 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il primo comma è sostituito dal seguente:

      «Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto personalmente dall'interessato, anche se minore, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo, dal pubblico ministero»;

          b) il secondo comma è abrogato.

Art. 22.

      1. All'articolo 407 del codice civile, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

      «Il giudice tutelare dispone secondo le indicazioni dell'articolo 716, secondo comma, del codice di procedura civile, nel caso in cui intenda adottare provvedimenti che incidano su diritti fondamentali della persona».

Art. 23.

      1. All'articolo 409 del codice civile, dopo il primo comma è inserito il seguente:

      «Egli conserva altresì la capacità di compiere i singoli atti di natura personale riguardo ai quali il giudice tutelare non

 

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abbia stabilito un impedimento con l'atto istitutivo dell'amministrazione di sostegno o successivamente».

Art. 24.

      1. All'articolo 411 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al secondo comma, la parola: «596,» è soppressa;

          b) il quarto comma è abrogato.

Art. 25.

      1. Al secondo comma dell'articolo 412 del codice civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o in successivo decreto del giudice tutelare».

Art. 26.

      1. Il quarto comma dell'articolo 413 del codice civile è abrogato.

Art. 27.

      1. La rubrica del capo II del titolo XII del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: «Della incapacità naturale».

Art. 28.

      1. Gli articoli 414, 415, 416, 417, 418, 419, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 429, 430, 431 e 432 del codice civile sono abrogati.

Art. 29.

      1. All'articolo 428 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il primo comma è sostituito dal seguente:

      «Gli atti e i contratti compiuti da persona che si provi essere stata per

 

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qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento del compimento, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore»;

          b) il secondo comma è abrogato.

Art. 30.

      1. L'articolo 471 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 471. - (Eredità devolute a minori e a beneficiari di amministrazione di sostegno). - Non si possono accettare le eredità devolute ai minori e ai beneficiari di amministrazione di sostegno, se non col beneficio d'inventario, osservate le disposizioni degli articoli 321 e 374.
      Tuttavia, il giudice tutelare, valutate le condizioni patrimoniali del beneficiario e le circostanze del caso concreto, può autorizzare, con decreto motivato, l'accettazione pura e semplice dell'eredità devoluta al beneficiario.
      Il giudice tutelare può disporre, con riferimento esclusivo all'interesse del beneficiario, che l'accettazione dell'eredità sia compiuta dall'amministratore di sostegno quale rappresentante esclusivo. Può altresì disporre che tale atto sia effettuato dal beneficiario con l'assistenza dell'amministratore di sostegno».

Art. 31.

      1. L'articolo 472 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 472. - (Eredità devolute a minori emancipati). - I minori emancipati non possono accettare le eredità, se non col beneficio d'inventario, osservate le disposizioni dell'articolo 394».

 

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Art. 32.

      1. L'articolo 489 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 489. - (Incapaci). - I minori e le persone beneficiarie dell'amministrazione di sostegno non s'intendono decaduti dal beneficio d'inventario, se non al compimento di un anno dalla maggiore età o dalla cessazione dell'amministrazione di sostegno, qualora entro tale termine non si siano conformati alle norme della presente sezione».

Art. 33.

      1. All'articolo 591 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il primo comma è abrogato;

          b) al secondo comma:

              1) il numero 2) è sostituito dal seguente:

                  «2) i beneficiari di amministrazione di sostegno nei cui confronti sia stato stabilito dal giudice tutelare il divieto di testare; è fatta salva la disposizione dell'articolo 591-bis, terzo comma»;

              2) al numero 3), le parole: «quelli che, sebbene non interdetti,» sono sostituite dalle seguenti: «coloro che».

Art. 34.

      1. Dopo l'articolo 591 del codice civile è inserito il seguente:

      «Art. 591-bis. - (Testamento della persona disabile). - Alla persona che, trovandosi nelle condizioni indicate dal primo comma dell'articolo 404, intenda fare testamento, può essere nominato, dal giudice tutelare, ai fini della redazione del testamento, un amministratore di sostegno, il quale agisce sotto la diretta sorveglianza del giudice tutelare.

 

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      Il giudice tutelare fissa le opportune modalità di redazione dell'atto. Può stabilire che l'atto debba compiersi nella forma del testamento pubblico o con l'intervento di un esperto.
      Con le stesse modalità può essere ammesso a fare testamento il beneficiario dell'amministrazione di sostegno nei cui confronti sia stato stabilito dal giudice tutelare un divieto di testare ai sensi dell'articolo 591, primo comma, numero 2)».

Art. 35.

      1. L'articolo 596 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 596. - (Incapacità dell'amministratore di sostegno). - Sono nulle le disposizioni testamentarie del beneficiario dell'amministrazione di sostegno in favore dell'amministratore, se fatte dopo la nomina di questo e prima che sia approvato il conto o sia estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo, quantunque il testatore sia morto dopo l'approvazione. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche all'amministratore di sostegno provvisorio, se il testamento è fatto nel tempo in cui egli svolgeva le funzioni.
      Sono tuttavia valide le disposizioni fatte in favore dell'amministratore di sostegno che è ascendente, discendente, fratello, sorella, coniuge o stabile convivente del testatore».

Art. 36.

      1. All'articolo 650 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Il giudice tutelare può disporre, con riferimento esclusivo all'interesse del beneficiario, che il rifiuto del legato sia espresso dall'amministratore di sostegno quale rappresentante esclusivo. Può altresì disporre che tale atto sia effettuato con l'assistenza dell'amministratore di sostegno».

 

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Art. 37.

      1. L'articolo 692 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 692. - (Patrimonio con vincolo di destinazione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia). - Per favorire l'autosufficienza economica nell'espletamento della vita quotidiana può essere costituito un patrimonio con vincolo di destinazione a favore del beneficiario di un'amministrazione di sostegno.
      La costituzione di un patrimonio con vincolo di destinazione a favore del beneficiario di un'amministrazione di sostegno deve essere effettuata da parte del disponente con atto scritto tra vivi o mortis causa.
      La proprietà dei beni costituenti il patrimonio con vincolo di destinazione spetta al beneficiario, salvo che non sia diversamente stabilito nell'atto di costituzione».

Art. 38.

      1. L'articolo 693 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 693. - (Costituzione del patrimonio con vincolo di destinazione). - Possono costituire un patrimonio con vincolo di destinazione:

          a) i genitori e gli ascendenti del beneficiario dell'amministrazione di sostegno;

          b) il beneficiario dell'amministrazione di sostegno, se ne ha la facoltà.

      Il giudice tutelare può autorizzare con decreto motivato l'amministratore di sostegno alla costituzione di un patrimonio vincolato a favore del beneficiario sui beni appartenenti allo stesso beneficiario.
      L'atto costitutivo deve contenere, in ogni caso:

          a) l'inventario dei beni e dei diritti che costituiscono inizialmente il patrimonio vincolato;

 

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          b) l'indicazione delle regole di amministrazione del patrimonio vincolato;

          c) la durata del vincolo, che non può essere superiore alla durata della vita del beneficiario.

      L'atto può essere trascritto ai sensi dell'articolo 2643-ter».

Art. 39.

      1. L'articolo 694 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 694. - (Apporto di beni al patrimonio vincolato). - Qualunque persona, con il consenso del beneficiario, o del suo amministratore di sostegno, e previa autorizzazione del giudice tutelare, può apportare beni e diritti al patrimonio vincolato.
      L'apporto di beni e di diritti, anche da parte di terzi, al patrimonio vincolato è soggetto alle stesse formalità previste per la costituzione del patrimonio vincolato».

Art. 40.

      1. L'articolo 695 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 695. - (Vincolo di destinazione). - I beni e ogni frutto del patrimonio con vincolo di destinazione devono essere destinati al mantenimento, alla cura, all'istruzione e al sostegno del beneficiario tenendo conto dei suoi bisogni e delle sue aspirazioni.
      L'esecuzione sui beni del patrimonio vincolato e sui frutti di esso non può avere luogo per debiti che sono stati contratti per scopi estranei ai bisogni del beneficiario».

Art. 41.

      1. L'articolo 696 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 696. - (Alienazione dei beni). - Se espressamente previsto nell'atto costitutivo,

 

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il giudice tutelare può autorizzare, nei casi di evidente utilità per il beneficiario, l'alienazione dei beni e dei diritti che fanno parte del patrimonio vincolato, disponendo il reimpiego delle somme ricavate dall'alienazione. L'autorizzazione del giudice all'alienazione fa venire meno ogni vincolo di destinazione.
      Il giudice tutelare può anche autorizzare, con le opportune cautele, la costituzione di ipoteche su beni immobili che fanno parte del patrimonio vincolato a garanzia di crediti destinati a miglioramenti o a trasformazioni delle stesse proprietà immobiliari».

Art. 42.

      1. L'articolo 697 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 697. - (Cessazione del vincolo). - Il vincolo termina, oltre che alla scadenza del termine indicato nell'atto costituivo, con la revoca dell'amministrazione di sostegno o con la morte del beneficiario.
      Il giudice tutelare può autorizzare con decreto la cessazione del vincolo su istanza motivata di uno dei disponenti o dell'amministratore di sostegno».

      2. La rubrica della sezione II del capo VI del titolo III del libro secondo del codice civile è sostituita dalla seguente: «Del patrimonio con vincolo di destinazione».

Art. 43.

      1. Al primo comma dell'articolo 705 del codice civile, la parola: «, interdetti» è soppressa.

Art. 44.

      1. Il primo comma dell'articolo 774 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Non possono fare donazione i soggetti minori d'età e i beneficiari di amministrazione

 

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di sostegno, nei cui confronti sia stato stabilito dal giudice tutelare un divieto di donare. È tuttavia valida la donazione fatta dal minore nel contratto di matrimonio a norma dell'articolo 165, nonché quella compiuta dal beneficiario dell'amministrazione di sostegno ai sensi dell'articolo 775-bis, terzo comma».

Art. 45.

      1. Al primo comma dell'articolo 775 del codice civile sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dall'articolo 775-bis,».

Art. 46.

      1. Dopo l'articolo 775 del codice civile è inserito il seguente:

      «Art. 775-bis. - (Donazione della persona disabile). - Alla persona che, trovandosi nelle condizioni indicate dal primo comma dell'articolo 404, intenda fare una donazione, può essere nominato dal giudice tutelare, ai fini della redazione dell'atto, un amministratore di sostegno, il quale agisce sotto la diretta sorveglianza del giudice tutelare.
      Il giudice tutelare fissa le opportune modalità di redazione dell'atto, eventualmente stabilendo l'intervento di un esperto.
      Con le stesse modalità può essere ammesso a fare donazione il beneficiario dell'amministrazione di sostegno nei cui confronti sia stato stabilito dal giudice tutelare un divieto di donare ai sensi dell'articolo 774, primo comma».

Art. 47.

      1. L'articolo 776 del codice civile è abrogato.

Art. 48.

      1. L'articolo 777 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 777. - (Donazioni fatte da rappresentanti di minori). - I genitori e il

 

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tutore non possono fare donazioni per il minore da essi rappresentato».

Art. 49.

      1. L'articolo 779 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 779. - (Accettazione della donazione da parte del beneficiario dell'amministrazione di sostegno). - Il giudice tutelare può disporre, con riferimento esclusivo all'interesse del beneficiario, che l'accettazione della donazione sia compiuta dall'amministratore di sostegno quale rappresentante esclusivo. Può altresì disporre che tale atto sia effettuato dal beneficiario con l'assistenza dell'amministratore di sostegno».

Art. 50.

      1. Il primo comma dell'articolo 1425 del codice civile è sostituito dai seguenti:

      «Il contratto è annullabile se una delle parti era minore d'età.
      È altresì annullabile, ove concluso dal beneficiario dell'amministrazione di sostegno, il contratto rientrante tra quelli riservati dal giudice tutelare, ai sensi dell'articolo 409, primo comma, alla rappresentanza esclusiva o all'assistenza necessaria dell'amministratore».

Art. 51.

      1. Il secondo comma dell'articolo 1442 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Quando l'annullabilità dipende da vizio del consenso o da minore età, o da un impedimento a contrarre stabilito dal giudice tutelare nei confronti del beneficiario dell'amministrazione di sostegno, la prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la violenza, o è stato scoperto l'errore o il dolo, o il minore ha raggiunto la maggiore età, o è cessato l'impedimento

 

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a contrarre del beneficiario dell'amministrazione di sostegno».

Art. 52.

      1. L'articolo 1626 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 1626. - (Insolvenza dell'affittuario). - L'affitto si scioglie per l'insolvenza dell'affittuario salvo che al locatore sia prestata idonea garanzia per l'esatto adempimento degli obblighi dell'affittuario».

Art. 53.

      1. Al numero 4) dell'articolo 1722 del codice civile, le parole: «, l'interdizione o l'inabilitazione» sono soppresse.

Art. 54.

      1. Al secondo comma dell'articolo 1833 del codice civile, le parole: «d'interdizione, d'inabilitazione,» sono soppresse.

Art. 55.

      1. All'articolo 1993 del codice civile, dopo il primo comma è inserito il seguente:

      «L'eccezione fondata sul difetto di capacità non può essere opposta se il debitore non prova che dall'emissione del titolo gli sia derivato o possa derivargli un grave pregiudizio».

Art. 56.

      1. L'articolo 2046 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 2046. - (Danno cagionato dall'incapace). - Risponde del danno anche la persona che non aveva la capacità d'intendere

 

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o di volere al momento in cui lo ha cagionato.
      Salvo il caso in cui l'incapacità derivi da colpa dell'autore, il giudice può moderare l'ammontare del risarcimento al quale questi è tenuto, in considerazione delle circostanze del caso, con particolare riguardo all'età, alla gravità dello stato d'incapacità e alle condizioni economiche delle parti».

Art. 57.

      1. L'articolo 2047 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 2047. - (Responsabilità del sorvegliante dell'incapace). - In caso di danno cagionato da persona incapace d'intendere o di volere, il risarcimento può essere chiesto in via solidale a colui che era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che il sorvegliante provi di non avere potuto impedire il fatto».

Art. 58.

      1. L'articolo 2198 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 2198. - (Minori e beneficiari di amministrazione di sostegno). - I provvedimenti di autorizzazione all'esercizio di un'impresa commerciale da parte di un minore emancipato o nell'interesse di un minore non emancipato, i provvedimenti del giudice tutelare concernenti l'esercizio di un'impresa commerciale da parte o nell'interesse del beneficiario di amministrazione di sostegno e i provvedimenti con i quali l'autorizzazione è revocata devono essere comunicati senza indugio a cura del cancelliere all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione».

Art. 59.

      1. Il primo comma dell'articolo 2286 del codice civile è sostituito dal seguente:

 

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      «L'esclusione di un socio può avere luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale, per impedimento stabilito dal giudice tutelare nel provvedimento istitutivo dell'amministrazione di sostegno, o successivamente, nonché per la condanna del socio a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici».

Art. 60.

      1. All'articolo 2294 del codice civile, le parole: «320, 371, 397, 424 e 425» sono sostituite dalle seguenti: «320, 371 e 397».

Art. 61.

      1. All'articolo 2382 del codice civile le parole: «l'interdetto, l'inabilitato» sono sostituite dalle seguenti: «il beneficiario di amministrazione di sostegno nei cui confronti il giudice tutelare abbia stabilito un impedimento all'assunzione di cariche societarie».

Art. 62.

      1. All'articolo 2667 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il primo comma è sostituito dal seguente:

      «I rappresentanti di soggetti minori d'età e l'amministratore di sostegno, in relazione agli atti per i quali gli sia stata conferita la rappresentanza esclusiva, devono curare che si esegua la trascrizione degli atti, delle sentenze o delle domande giudiziali che sono soggetti a trascrizione e rispetto ai quali essi hanno esercitato il loro ufficio»;

          b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

      «La mancanza della trascrizione può anche essere opposta al minore e al beneficiario di amministrazione di sostegno,

 

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salvo ai medesimi il regresso contro il tutore e l'amministratore di sostegno che avevano l'obbligo della trascrizione».

Art. 63.

      1. All'articolo 2941 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al numero 3), le parole: «o l'interdetto soggetti alla tutela» sono sostituite dalle seguenti: «soggetto alla tutela, nonché tra l'amministratore di sostegno e il beneficiario»;

          b) al numero 4), le parole: «o l'inabilitato» sono soppresse.

Art. 64.

      1. All'articolo 2942 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al numero 1), le parole: «e gli interdetti per infermità di mente» sono soppresse;

          b) il numero 2) è sostituito dal seguente:

      «2) rispetto al beneficiario dell'amministrazione di sostegno riguardo agli atti riservati alla rappresentanza esclusiva dell'amministratore, e per il tempo in cui si protrae la rappresentanza esclusiva».

Art. 65.

      1. Gli articoli 40 e 42 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, sono abrogati.

Art. 66.

      1. All'articolo 46-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, le parole: «ai procedimenti previsti» sono sostituite dalle seguenti: «al procedimento previsto», e dopo le parole: «sono esenti» sono inserite le seguenti: «da ogni tassa, imposta e diritto, nonché».

 

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Art. 67.

      1. L'articolo 47 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

      «Art. 47. - Presso l'ufficio del giudice tutelare sono tenuti un registro della tutela dei minori, un registro della curatela dei minori emancipati e un registro delle amministrazioni di sostegno».

Art. 68.

      1. All'articolo 48 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'alinea, le parole: «delle tutele, in un capitolo speciale per ciascuna di esse,» sono sostituite dalle seguenti: «della tutela»;

          b) le parole: «la data e gli estremi essenziali della sentenza che ha pronunziato la interdizione se trattasi di interdetti;» sono soppresse;

Art. 69.

      1. L'articolo 49 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

      «Art. 49 - Nel registro della curatela si devono annotare a cura del cancelliere:

          1) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che concede l'emancipazione;

          2) il nome, il cognome, la condizione, l'età e il domicilio della persona emancipata;

 

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          3) il nome, il cognome, la condizione e il domicilio del curatore nominato all'emancipato;

          4) la data del provvedimento che revoca l'emancipazione».

Art. 70.

      1. Nei giudizi di interdizione e di inabilitazione pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il giudice dispone, d'ufficio, la trasmissione degli atti del procedimento al giudice tutelare, ai fini della nomina di un amministratore di sostegno. In tal caso il giudice già competente per l'interdizione o per l'inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'articolo 405 del codice civile. Il tutore o il curatore provvisorio assume automaticamente la funzione di amministratore di sostegno provvisorio relativamente al compimento degli atti di ordinaria amministrazione fino a successivo provvedimento del giudice tutelare.

Art. 71.

      1. L'interdizione e l'inabilitazione, già pronunciate alla data di entrata in vigore della presente legge, si intendono automaticamente revocate e il tutore e il curatore assumono automaticamente la funzione di amministratore di sostegno provvisorio relativamente al compimento degli atti di ordinaria amministrazione, fino a successivo provvedimento del giudice tutelare.
      2. Nei casi di cui al comma 1, il pubblico ministero chiede la nomina dell'amministratore di sostegno con riguardo alla persona precedentemente interdetta o inabilitata. L'interessato o il coniuge o la persona stabilmente convivente o i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo possono a loro volta presentare ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno.

 

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Art. 72.

      1. L'articolo 712 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 712. - (Forma della domanda). - Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno, ai sensi degli articoli 404 e seguenti del codice civile, si propone con ricorso al giudice tutelare del luogo dove la persona ha la residenza o il domicilio.
      Nel ricorso devono essere contenute le indicazioni previste dall'articolo 407, primo comma, del codice civile».

Art. 73.

      1. L'articolo 713 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 713. - (Provvedimenti del giudice tutelare). - Il giudice tutelare ordina la comunicazione del ricorso al pubblico ministero e fissa l'udienza di comparizione davanti a sé del ricorrente e dell'interessato; dispone, altresì, la comparizione delle altre persone indicate nel ricorso, nonché dei soggetti indicati nell'articolo 407, terzo comma, del codice civile, le cui informazioni ritenga utili ai fini della decisione.
      Il ricorso e il decreto sono comunicati alle persone convocate e al pubblico ministero».

Art. 74.

      1. L'articolo 714 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 714. - (Istruzione preliminare). - All'udienza, il giudice tutelare, con l'intervento del pubblico ministero, procede all'esame dell'interessato secondo quanto dispone l'articolo 407, secondo comma, del codice civile, sente le altre persone citate, interrogandole sulle circostanze che ritiene rilevanti ai fini della decisione e può disporre anche d'ufficio l'assunzione di ulteriori informazioni ai sensi dell'articolo 407, terzo comma, del codice civile».

 

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Art. 75.

      1. L'articolo 715 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 715. - (Impedimento a comparire dell'interessato). - Se per legittimo impedimento l'interessato non può presentarsi davanti al giudice tutelare, questi, con l'intervento del pubblico ministero, si reca per sentirlo nel luogo dove si trova, ai sensi dell'articolo 407, secondo comma, del codice civile».

Art. 76.

      1. L'articolo 716 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 716. - (Capacità processuale dell'interessato). - La persona cui il procedimento si riferisce può stare in giudizio e compiere da sola tutti gli atti del procedimento, comprese le impugnazioni, salvo quanto previsto dal secondo comma.
      In ogni fase del procedimento, il giudice tutelare qualora, con riferimento esclusivo all'interesse del beneficiario, ritenga di stabilire divieti, limitazioni o decadenze incidenti su diritti fondamentali della persona, invita il beneficiario e l'amministratore di sostegno, anche provvisorio, a nominare un difensore.
      A tal fine, il giudice tutelare fissa un termine per la nomina del difensore, rinviando a una udienza successiva l'assunzione dei provvedimenti in relazione ai quali è disposta la difesa tecnica.
      La mancata nomina del difensore, da parte del beneficiario o dell'amministratore di sostegno, anche provvisorio, nel termine assegnato, legittima il giudice tutelare a stabilire i divieti, le limitazioni o le decadenze in relazione ai quali egli aveva disposto la nomina del difensore».

Art. 77.

      1. L'articolo 717 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 717. - (Nomina dell'amministratore di sostegno provvisorio). - L'amministratore

 

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di sostegno provvisorio è nominato, anche d'ufficio, con decreto del giudice tutelare».

Art. 78.

      1. L'articolo 718 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 718. - (Legittimazione all'impugnazione). - Il decreto che provvede sul ricorso per l'amministrazione di sostegno può essere impugnato da tutti coloro che avrebbero avuto diritto a ricorrere, anche se non parteciparono al procedimento, e dall'amministratore di sostegno nominato con lo stesso provvedimento».

Art. 79.

      1. L'articolo 719 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 719. - (Impugnazioni). - Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d'appello a norma dell'articolo 739.
      Contro il decreto della corte d'appello pronunciato ai sensi del primo comma può essere proposto ricorso per cassazione.
      Il termine per l'impugnazione decorre per tutte le persone indicate nell'articolo 718 dalla comunicazione del provvedimento a tutti coloro che parteciparono al giudizio.
      Se è stato nominato un amministratore provvisorio, l'atto di impugnazione deve essere notificato anche a lui».

Art. 80.

      1. L'articolo 720 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 720. - (Revoca dell'amministrazione di sostegno). - Per la revoca dell'amministrazione di sostegno si osservano le norme stabilite per la pronuncia di essa.

 

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      Coloro che avevano diritto di promuovere il procedimento di amministrazione di sostegno possono intervenire nel giudizio di revoca per opporsi alla domanda, e possono altresì impugnare il provvedimento pronunciato nel giudizio di revoca, anche se non parteciparono al giudizio».

Art. 81.

      1. L'articolo 720-bis del codice di procedura civile è abrogato.

Art. 82.

      1. Il numero 3) del primo comma dell'articolo 19 del codice penale è abrogato.

Art. 83.

      1. L'articolo 32 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 32. - (Decadenza e sospensione dalla potestà dei genitori). - La condanna all'ergastolo importa anche la decadenza dalla potestà dei genitori.
      La condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni produce, durante la pena, la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori, salvo che il giudice disponga altrimenti».

Art. 84.

      1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 144 del codice di procedura penale, le parole: «, l'interdetto, l'inabilitato» sono soppresse.

Art. 85.

      1. L'articolo 166 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 166. - (Notificazioni all'imputato infermo di mente). - 1. Se l'imputato si

 

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trova nelle condizioni previste dall'articolo 71, comma 1, le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti e presso il curatore speciale».

Art. 86.

      1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 222 del codice di procedura penale, le parole: «, l'interdetto, l'inabilitato» sono soppresse.

Art. 87.

      1. All'articolo 571 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. Il curatore speciale per l'imputato incapace d'intendere o di volere può proporre l'impugnazione che spetta all'imputato»;

          b) al comma 4, le parole: «tutore o del» sono soppresse.

Art. 88.

      1. L'articolo 13 della legge 22 maggio 1978, n. 194, è sostituito dal seguente:

      «Art. 13. - 1. Se la donna si trova nelle condizioni legittimanti il ricorso previsto dall'articolo 404 del codice civile per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno, la richiesta di cui agli articoli 4 e 6 può essere presentata, oltre che da lei personalmente, anche dal marito che non sia legalmente separato.
      2. Se la donna è beneficiaria di amministrazione di sostegno, la richiesta di cui agli articoli 4 e 6 può essere presentata oltre che da lei personalmente, anche dall'amministratore di sostegno, a ciò autorizzato dal giudice tutelare.

 

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      3. Nel caso in cui la richiesta sia presentata personalmente dalla donna beneficiaria di amministrazione di sostegno, deve essere sentito il parere dell'amministratore di sostegno. La richiesta presentata dall'amministratore di sostegno o dal marito deve essere confermata dalla donna.
      4. Il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, trasmette al giudice tutelare, entro il termine di sette giorni dalla presentazione della richiesta, una relazione contenente ragguagli sulla domanda e sulla sua provenienza, sull'atteggiamento comunque assunto dalla donna e sulle sue condizioni fisio-psichiche».

Art. 89.

      1. Al quinto comma dell'articolo 19 della legge 22 maggio 1978, n. 194, la parola: «interdetta» è sostituita dalle seguenti: «incapace d'intendere e di volere».

Art. 90.

      1. All'articolo 145 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Procedimento per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno»;

          b) al comma 1, le parole: «processo di interdizione e di inabilitazione promosso dal pubblico ministero» sono sostituite dalle seguenti: «procedimento per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno», e le parole: «dell'interdicendo o dell'inabilitando» sono sostituite dalle seguenti: «dell'interessato»;

          c) al comma 2, le parole: «a tutori e curatori» sono sostituite dalle seguenti: «all'amministratore di sostegno»;

 

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          d) al comma 3, le parole: «dei tutori e curatori» sono sostituite dalle seguenti: «dell'amministratore di sostegno».